Un quesito molto frequente negli studi di esperti fiscali sulla normativa superbonus 110% riguarda quali altri bonus sono cumulabili con il sisma-bonus. La risposta non è immediata ma sicuramente interessante per tutti coloro che approcciano un intervento sisma-bonus.
Ripercorriamo le fonti legislative che disciplinano il sisma bonus per arrivare alla risposta attesa: quali sono gli altri bonus cumulabili con il sisma bonus.
Il Supersismabonus è disciplinato dal comma 4 dell’articolo 119 del Dl 34 del 2020. La norma permette un beneficio fiscale del 110% per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ad oggi prorogato al 30 luglio 2022). A sua volta, il comma 1-bis fa infatti riferimento alle «spese sostenute …per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) TUIR….». La norma del testo unico richiama interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione.
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
L’importo di spesa ammesso alla detrazione del sisma-bonus è pari ad euro 96.000 nei caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Il limite di spesa è ugualmente di 96.000 nel caso di acquisto delle “case antisismiche” e lo stesso deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.
Una volta ripercorso velocemente il quadro legislativo sul superbonus possiamo comprendere le prese di posizione dell’Agenzia delle Entrate per quanto attiene la cumulabilità del sisma-bonus con gli altri bonus.
Il principio generale è che tutti i superbonus possano essere cumulabili con altri ma attenzione questo principio vale soltanto tra superbonus ed eco-bonus. A mente della circolare 24E del 2020 “per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste in materia di riqualificazione energetica”. In sintesi, possono essere cumulabili al superbonus, le detrazioni spettanti per eco-bonus ossia interventi di riqualificazione energetica degli edifici disciplinati dall’art. 14 del dl 63/2013 non effettuati congiuntamente a quelle che danno diritto ai superbonus nonché l’installazione di impianti solari fotovoltaici e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Per quanto riguarda la cumulabilità tra sisma-bonus e bonus ristrutturazioni la risposta è negativa. Con la risoluzione 147/E del 29 novembre 2017, l’AdE ha chiarito che il limite di spesa agevolabile è unico e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, tra cui rientrano i lavori antisismici e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ex articolo 16-bis del Tuir. In sostanza, nel caso di interventi agevolati con la detrazione del sismabonus, non è possibile fruire di ulteriori limiti di spesa per altri interventi di recupero, in quanto per tutti i lavori indicati dall’articolo 16-bis del Tuir , il plafond è di 96.000 euro. Attenzione però i limiti di cui sopra vengono meno se le stesse spese di ristrutturazione edilizia sono sostenute in un anno successivo e sono abilitate da differente provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori.