Rottamazione-quinquies e concordato preventivo: cosa dice il Tribunale di Pistoia e perché può essere una scelta intelligente
Quando il debito fiscale smette di essere gestibile
Chi assiste imprese in difficoltà lo sa bene: il debito fiscale raramente esplode all’improvviso. Cresce in modo progressivo, spesso silenzioso, fino a diventare un elemento strutturale della crisi. Quando il debito fiscale finisce fuori controllo, il ruolo del commercialista è delicato, perché non si tratta più di ottimizzare flussi o gestire scadenze, ma di prendere decisioni che incidono sull’assetto complessivo dell’impresa e sulla tutela dei creditori.
La domanda che il professionista dovrebbe porsi non è solo “cosa conviene al cliente oggi”, ma “questa scelta è coerente con una procedura di regolazione della crisi ed è difendibile davanti a un giudice?”.
Rottamazione-quinquies e procedure concorsuali: un tema che non è solo fiscale.
Con la Legge di Bilancio 2026 è stata introdotta la cosiddetta rottamazione-quinquies, che consente la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, mediante il pagamento del solo capitale e delle spese vive, con stralcio di sanzioni, interessi e aggi.
Formalmente non interferisce con le procedure concorsuali ma questa percezione può portarci fuori strada. In particolare quando l’impresa è in concordato preventivo – o sta valutando una procedura di regolazione della crisi – la questione cambia radicalmente.
È spesso in questa fase in cui l’imprenditore inizia a porsi una domanda molto concreta:
“Esiste un modo per rimettere ordine, senza peggiorare la mia posizione e senza danneggiare i creditori?”
La risposta, come spesso accade nel diritto della crisi, è: dipende.
Siccome siamo in tempi di rottamazione quinquies e siamo uno studio di commercialisti di Pistoia dedicato alla crisi d’impresa, pensiamo di renderti la vita più semplice raccontandoti una pronuncia del Tribunale di Pistoia, la quale offre un punto fermo molto interessante.
Rottamazione-quinquies e concordato preventivo: un binomio possibile
Con la Legge di Bilancio 2026 è stata introdotta la cosiddetta rottamazione-quienquies, una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
In sintesi, la norma consente di:
- eliminare sanzioni e interessi di mora
- azzerare gli aggi di riscossione
- pagare il solo capitale e le spese vive
Una misura che, fuori dalle procedure concorsuali, è stata ampiamente utilizzata.
Ma cosa succede quando l’impresa è già in concordato preventivo?
Qui entrano in gioco due timori molto diffusi come “La rottamazione può essere utile se chiedo una procedura concorsuale?” oppure “Il pagamento agevolato può essere considerato un atto di straordinaria amministrazione?”
Il provvedimento del Tribunale di Pistoia del 22 marzo 2023 affronta proprio questi nodi.
In realtà il caso del Tribunale di Pistoia riguardava il caso della rottamazione-quater, ma le considerazioni che ricavano possono essere preziose anche per il futuro
Il caso del Tribunale di Pistoia
Nel caso esaminato dal Tribunale di Pistoia una società in concordato preventivo omologato aveva presentato istanza ex art. 167, comma 2, l.f. con l’obiettivo era aderire alla rottamazione-quater per i carichi fiscali. . L’art. 167, comma 2, della Legge Fallimentare (ora sostituito dalle norme del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) stabilisce che gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore durante il concordato preventivo senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori.
Il commissario giudiziale aveva espresso parere favorevole ed in particolare articolava il suo parere facendo leva sul fatto che dall’adesione alla rottamazione nessun creditore avrebbe ricevuto un trattamento peggiorativo rispetto al piano originario. Per contro l’Agenzia delle Entrate avrebbe ottenuto una soddisfazione migliore, sia in termini percentuali sia assoluti ed i tempi della procedura erano compatibili con le scadenze della definizione agevolata
In sostanza la richiesta della debitrice sembrava, all’interno di un atto ex art. 167 comma 2 l.f., meritoria di accoglimento.
Atto di ordinaria o straordinaria amministrazione? La chiave è l’interesse dei creditori
Uno dei passaggi più rilevanti del provvedimento giudiziale riguarda la qualificazione, atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione, dell’atto di rottamazione fiscale.
La giurisprudenza di legittimità è chiara, un atto è di straordinaria amministrazione quando incide negativamente sul patrimonio del debitore, riducendone la consistenza o compromettendo la capacità di soddisfare i creditori.
Non conta l’etichetta, conta l’effetto concreto.
Anche il Tribunale accoglie questo orientamento, richiamando espressamente la Cassazione (sent. n. 20291/2005; n. 14733/2019; n. 14713/2019) e ribadisce un principio fondamentale la valutazione va fatta nell’interesse della massa dei creditori, non dell’imprenditore insolvente.
Nel caso concreto, l’adesione alla rottamazione-quater non impoveriva il patrimonio della società debitrice, non introduceva nuovi vincoli pregiudizievoli per il ceto creditorio ma generava un vantaggio economico complessivo.
Risultato? Il Tribunale di Pistoia ha ritenuto che non fosse nemmeno necessaria un’autorizzazione specifica, disponendo il “non doversi provvedere” sull’istanza.
Cosa ci insegna la decisione del Tribunale di Pistoia
Questa pronuncia è interessante non solo per il dispositivo, ma per il metodo. Ci ricorda che, nelle procedure di regolazione della crisi, quali il concordato preventivo, non esistono soluzioni standard ed ogni scelta va letta in funzione dell’equilibrio complessivo.
Il debito fiscale che ordinariamente gode di una legislazione speciale, in sede di procedure concorsuali deve sottostare ai principi generali della materia ed anzi, in alcune procedure, la volontà del creditore pubblico può essere coartata, con un meccanismo chiamato cram-down fiscale.
Ma soprattutto per i nostri fini, ci insegna che la rottamazione, se inserita correttamente nel piano, può diventare uno strumento di riequilibrio, non un’anomalia.
È un po’ come alleggerire uno zaino durante una salita:
non cambia la strada, ma rende il percorso sostenibile.
Rottamazione e concordato: le domande che gli imprenditori si fanno
Chi si trova in difficoltà, spesso arriva online con domande molto concrete:
- La rottamazione-quinquies è possibile con gli strumenti della ristrutturazione del debito?
- Conviene aderire alla rottamazione se sono in procedura concorsuale?
- Il pagamento agevolato dei debiti fiscali danneggia i creditori?
- Serve l’autorizzazione del giudice per la rottamazione?
Come abbiamo visto, la risposta corretta non è mai un semplice “sì” o “no”. È un’analisi tecnica, costruita sui numeri e sulla struttura del piano.
Ed è proprio qui che si fa la differenza tra una scelta improvvisata e una strategia di ristrutturazione del debito.
La rottamazione quinquies quale leva strategica
È importante essere chiari su un punto. La rottamazione-quinquies non è una bacchetta magica.
Non cancella i debiti e non risolve da sola una crisi d’impresa.
Ma, se utilizzata correttamente è uno strumento prezioso per ridurre il carico fiscale accessorio, per migliorare le percentuali di soddisfazione finendo per rafforzare la sostenibilità finanziaria di un piano.
In altre parole, può aiutare lo strumento del codice della crisi prescelto a stare in piedi.
Perché serve una regia esperta
Molti imprenditori, quando leggono di queste opportunità, sono tentati di muoversi in autonomia. La prima cosa è la telefonata all’associazione di categoria a cui appartengono o al commercialista di una vita, altre volte pensano di risolvere la questione con un incontro con il funzionario allo sportello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
È comprensibile.
Ma nel diritto della crisi, ogni mossa ha effetti a catena. Un’adesione mal strutturata può alterare gli equilibri del piano e compromettere il migliore utilizzo degli strumenti della crisi.
Al contrario, una rottamazione integrata correttamente deve dialogare con il piano di ristrutturazione e deve verificare l’impatto su tutti i creditori.
E questo è esattamente questo il tipo di lavoro che uno studio specializzato in ristrutturazione del debito svolge ogni giorno.
Il punto di vista di BERTIVETTORI
Da anni affianchiamo non solo imprese e imprenditori, ma anche commercialisti e legali che si trovano a gestire situazioni di crisi complesse.
Lavoriamo in sinergia con il professionista di riferimento, mantenendo chiari i ruoli: analisi tecnica rigorosa, confronto continuo, scelte motivate, nessuna promessa irrealistica.
Il provvedimento del Tribunale di Pistoia conferma ciò che la pratica insegna ogni giorno: quando le decisioni sono coerenti, documentate e orientate all’interesse dei creditori, anche strumenti apparentemente “esterni” alla procedura possono trovare spazio.
Parla della crisi con BERTIVETTORI
Se stai valutando, insieme al tuo consulente fiscale od al tuo avvocato civilista, provvedimenti straordinari che consentano di ristrutturare il debito, è arrivato il momento di consultare uno specialista.
In questi mesi, le tue decisioni devono essere ancora più determinate: se hai debiti fiscali rilevanti, possiamo insieme capire se vi è sinergia tra la legislazione speciale della rottamazione e quella sulla crisi di impresa.
Non per “vendere” una soluzione, ma per capire se esiste davvero uno spazio di manovra.