Negli ultimi mesi la giurisprudenza è tornata a trattare il rapporto tra professionisti ed Inail.
La Cassazione (Cass. Sez. lavoro 21 novembre 2019 n. 30428) è intervenuta in un contenzioso originato da una verifica ispettiva fatta nel maggio 2012 dall’Inail a uno studio associato di architetti. Nel corso del controllo, aveva assunta fondamentale importanza lo statuto dell’associazione professionale il quale prevedeva che i singoli membri – architetti iscritti all’Albo -garantissero tutte le attività svolte dallo studio associato.
In particolare dunque la Corte di Cassazione è intervenuta in un contenzioso tra studio associato ed Inail. Secondo l’Inail la posizione degli associati architetti era analoga a quella dei soci lavoratori delle società semplici, e dunque si sarebbe dovuto applicare l’articolo 4, comma 1, n. 7 del Dpr 1124/1965. In particolare secondo l’Inail, l’interpretazione del punto 7 dell’elenco dei soggetti sottoposti ad obbligo assicurativo include i soci di ogni tipo di società anche di fatto a condizione che prestino opera manuale e dunque anche i professionisti di una associazione professionale.
La Corte di Cassazione ha definitivamente cassato l’interpretazione dell’Inail richiamando una sua precedente sentenza 15971 del 2017 ancora coordinata con la sentenza della Corte costituzionale con la pronuncia 25 del 13 gennaio 2016. La Consulta, in riferimento all’esclusione dell’obbligo assicurativo dei membri di uno studio professionale di infermieri, non ha rilevato alcuna violazione dei principi ex art. 3 e 38 Cost. riscontrando il difetto della condizione di un’attività lavorativa manuale o, anche se intellettuale, qualora questa fosse consistita nella supervisione e nella sovraintendenza in forma subordinata di lavoro.
Si ricorda che l’elemento difeso dalla Corte costituzionale – ma già da anni dalla Cassazione (sentenze 1077/1987, 291/1988, 5382/2002) – è l’estensione della tutela prevista per i dipendenti ai soci di una società di fatto solo qualora ne ricorrano le condizioni soggettive sostanzialmente analoghe (cosiddetta dipendenza funzionale).
Infine occorre anche precisare che nulla osta al libero professionista di dotarsi di un’assicurazione antinfortunistica.
In sintesi, la giurisprudenza ha ribadito che se non c’è una dipendenza funzionale fra i membri della struttura, non scatta l’obbligo di copertura e lo Studio associato è libero di scegliere sulla tutela Inail Il libero professionista è comunque libero di scegliere se ricorrere alla tutela assicurativa antinfortunistica dell’inail.