Nel nostro Paese sono molti gli odontoiatri che stanno chiedendo ai loro consulenti come esercitare l’attività libero professionale in modo da tutelare al meglio il patrimonio personale e sfruttare al meglio la disciplina fiscale al fine di attenuare la tassazione.
In questo articoli vi vogliamo informare intanto che la legislazione italiana offre agli odontoiatri che ad ogni altro libero professionista la possibilità di costituire e gestire le propria attività con la costituzione di una società tra professionisti il cui acronimo è s.t.p.. La riforma entrata in vigore il 24 agosto 2017 ha fatto chiarezza sulle modalità di esercizio dell’attività degli odontoiatri e quindi sulla possibilità di costituzione delle società odontoiatriche.
La professione di odontoiatra è nata con la legge 409/85 la quale istituiva un separato albo professionale e un separato esame di Stato rispetto ai medici.
Per anni si è dibattuto molto sulle possibilità di esercitare con forme societarie imprenditoriali (srl, spa, etc..) l’esercizio della professione odontoiatrica. Ad un riconoscimento di fatto della possibilità di esercizio delle attività di struttura sanitarie in forma di srl accompagnata dalla nomina dei direttori sanitari con i requisiti ex-lege, si sono sempre contrapposti gli Ordini e le associazioni sindacali le quali ritenevano che l’unica forma legittima di gestione societaria dell’attività odontoiatrica fosse quella prevista dalle disposizioni che disciplinano le associazioni e le società tra professionisti.
Si noti che anche prima della riforma del 2017, nessuno ha mai messo in dubbio – vedi la nota del Mise n. 415099 del 23 dicembre 2016 – che la disciplina delle stp (società tra professionisti) prevista dalla legge 183/2011 sia l’unico ambito dove sia possibile l’esercizio di attività professionali regolamentate sfruttando la struttura giuridica di società di capitali.
Si ricorda inoltre che è permessa anche la costituzione di una srl stp uni personale, strumento molto efficace per il libero professionista individuale per separare gli assetti patrimoniali inerenti all’attività professionale da quelli personali.
Pertanto se l’attività professionale costituisce l’oggetto esclusivo della società, solo la cornice normativa della legge 183/2011 costituisce l’equilibrio tra i contrastanti interessi all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte e la tutela dell’affidamento del cliente dall’altra.
La legge 124/2017 ha comunque precisato che, tra le forme di esercizio, accanto all’attività libero professionale (che comprende anche la forma della Stp), possono essere adottate anche società diverse dalle Stp e quindi anche interamente di proprietà di soggetti non professionisti, alla sola, duplice condizione che tali strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e che le prestazioni odontoiatriche siano erogate esclusivamente da soggetti in possesso dei titoli abilitanti.
L’esercizio dell’attività quale studio professionale (in forma giuridica di studio individuale o di stp o associazione professionale) in alternativa di struttura sanitaria (in forma giuridica generalmente di srl o spa) ha anche notevoli ripercussioni per la normativa urbanistica.
Nelle strutture polispecialistiche può ovviamente esistere un ambulatorio odontoiatrico, ma se il direttore sanitario non è un odontoiatra abilitato, deve essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici avente i requisiti di legge.
Ultima disposizione rilevante concerne il fatto che il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici può operare in una sola strutturaNel nostro Paese sono molti gli odontoiatri che stanno chiedendo ai loro consulenti come esercitare l’attività libero professionale in modo da tutelare al meglio il patrimonio personale e sfruttare al meglio la disciplina fiscale al fine di attenuare la tassazione.
In questo articoli vi vogliamo informare intanto che la legislazione italiana offre agli odontoiatri che ad ogni altro libero professionista la possibilità di costituire e gestire le propria attività con la costituzione di una società tra professionisti il cui acronimo è s.t.p..
La riforma entrata in vigore il 24 agosto 2017 ha fatto chiarezza sulle modalità di esercizio dell’attività degli odontoiatri e quindi sulla possibilità di costituzione delle società odontoiatriche.
La professione di odontoiatra è nata con la legge 409/85 la quale istituiva un separato albo professionale e un separato esame di Stato rispetto ai medici.
Per anni si è dibattuto molto sulle possibilità di esercitare con forme societarie imprenditoriali (srl, spa, etc..) l’esercizio della professione odontoiatrica. Ad un riconoscimento di fatto della possibilità di esercizio delle attività di struttura sanitarie in forma di srl accompagnata dalla nomina dei direttori sanitari con i requisiti ex-lege, si sono sempre contrapposti gli Ordini e le associazioni sindacali le quali ritenevano che l’unica forma legittima di gestione societaria dell’attività odontoiatrica fosse quella prevista dalle disposizioni che disciplinano le associazioni e le società tra professionisti.
Si noti che anche prima della riforma del 2017, nessuno ha mai messo in dubbio – vedi la nota del Mise n. 415099 del 23 dicembre 2016 – che la disciplina delle stp (società tra professionisti) prevista dalla legge 183/2011 sia l’unico ambito dove sia possibile l’esercizio di attività professionali regolamentate sfruttando la struttura giuridica di società di capitali.
Si ricorda inoltre che è permessa anche la costituzione di una srl stp uni personale, strumento molto efficace per il libero professionista individuale per separare gli assetti patrimoniali inerenti all’attività professionale da quelli personali.
Pertanto se l’attività professionale costituisce l’oggetto esclusivo della società, solo la cornice normativa della legge 183/2011 costituisce l’equilibrio tra i contrastanti interessi all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte e la tutela dell’affidamento del cliente dall’altra. La legge 124/2017 ha comunque precisato che, tra le forme di esercizio, accanto all’attività libero professionale (che comprende anche la forma della Stp), possono essere adottate anche società diverse dalle Stp e quindi anche interamente di proprietà di soggetti non professionisti, alla sola, duplice condizione che tali strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e che le prestazioni odontoiatriche siano erogate esclusivamente da soggetti in possesso dei titoli abilitanti.
L’esercizio dell’attività quale studio professionale (in forma giuridica di studio individuale o di stp o associazione professionale) in alternativa di struttura sanitaria (in forma giuridica generalmente di srl o spa) ha anche notevoli ripercussioni per la normativa urbanistica. Nelle strutture polispecialistiche può ovviamente esistere un ambulatorio odontoiatrico, ma se il direttore sanitario non è un odontoiatra abilitato, deve essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici avente i requisiti di legge.
Ultima disposizione rilevante concerne il fatto che il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici può operare in una sola struttura.