Con risposta n. 600/2021 l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul regime fiscale delle stp odontoiatriche e sulla possibilità di usufruire dei crediti d’imposta Industria 4.0. Nel caso posto all’attenzione dell’Agenzia la stp svolgente attività odontoiatrica era in procinto di realizzare un programma di un investimenti finalizzato all’acquisto di apparecchiature e macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico (alcuni dei quali aventi le caratteristiche di cui all’allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232). La stessa società chiedeva chiarezza nella possibilità di accedere al credito d’imposta per i beni materiali Industria 4.0 disciplinato dall’articolo 1, comma 1057 e seguenti, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98 – 108, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. A
L’Agenzia delle Entrate per una volta ha fatto chiarezza e dà certezza agli operatori che abbiano intenzione di esercitare l’attività professionale odontoiatrica in forma di srl stp. L’art. 10, comma 3, della Legge n. 183 del 2011 consente “la costituzione di stp regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”, ossia società di persone, società di capitali e cooperative. In base alle disposizioni richiamate risulta che le S.T.P. possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa e dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile, pertanto con parole dell’AdE “anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. Risoluzione n. 35/E del 2018)”.
Una volta chiarita la natura fiscale dei redditi delle stp l’Agenzia conferma che le stesse possano beneficiare sia del credito d’imposta Industria 4.0 ex articolo 1, comma 1057 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 sia del credito d’imposta ex articolo 1, commi 98- 108, della legge n. 208 del 2015 in quanto imprese residenti in Italia, e come per i medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.