Il rapporto tra general contractor e professionisti negli interventi 110 è sicuramente un argomento molto dibattuto e non sempre le soluzioni pratiche adottate sembrano le migliori. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza anche alla luce delle risoluzioni 254/2021 e 261/2021 le quali hanno inquadrato il rapporto fisiologico tra general contractor e committente quale mandato senza rappresentanza. Il modello di business innescato da un mandato senza rappresentanza comporta che il committente riceverà una unica fattura dell’intervento bonus 110% dal general contractor ed i professionisti a loro volta fattureranno al general contractor. I dubbi operativi per gli interventi 110% nascono in sintesi dal fatto che la figura del general contractor trova il suo inquadramento normativo nell’attuale Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016. In tale disciplina emerge come il general contractor sia un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziario che può direttamente eseguire i lavori affidati, nei limiti delle qualificazione possedute e che risponde nei confronti del committente della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera. L’Agenzia delle Entrate, nelle prime risposte fornite, non sembra in effetti rifiutare l’ipotesi dello strumento del general contractor nell’ambito di interventi bonus 110% per cui sembra poter usufruire il beneficio fiscale il committente che si affida ad un general contractor il quale, avrà cura di predisporre una contabilità di cantiere che dovrà servire, tra l’altro, a dare dimostrazione dei criteri di ribaltamento delle spese generali all’uno piuttosto che all’altro intervento. La contabilità di cantiere del general contractor sarà la fonte documentale anche per l’attestazione della congruità delle spese sostenute, come noto obbligatoria per il riconoscimento del bonus 110%.
Si ricorda tuttavia un punto fermo nella contabilizzazione degli oneri in presenza di general contractor: sono esclusi dal beneficio fiscale gli oneri di mero coordinamento. Anzi nella risposta nr. 261 l’Ade concede il via libera ad un general contractor, con applica la riscossione dei compensi in modalità sconto in fattura, in relazione ad un unico contratto “complesso” prestato al committente, ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti di legge. In particolare l’Ade ritiene necessario che “nella fattura emessa dal General Contractor per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso”.
Da quanto sopra esposto risulta ancora non chiaro dove possa emergere la marginalità del general contractor senza che questa crei danni evidenti al committente dell’intervento. Cassata quindi la possibilità di fatturare gli oneri di coordinamento direttamente al committente, si presume che assisteremo ad un ribaltamento a monte (verso dunque le imprese e professionisti che intervengono nell’intervento bonus 110%) degli stessi oneri.
Per la costruzione di un modello di business a prova di interpretazione amministrativa contattaci al form che trovi alla pagina del servizio bonuscertificato 110.