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I soci di una stp e di una sta

Autore: Staff-blog il 20 Febbraio 2020

Alcuni professionisti hanno contattato il nostro studio per approfondire i vantaggi dell’adozione della forma societaria di stp con la quale esercitare l’attività professionale. In particolare i professionisti chiedono le modalità con la quale soggetti non professionisti possono entrare nell’assetto societario.

Vediamo le norme attualmente vigenti come disciplinano l’assetto proprietario.

Innanzitutto bisogna ricordare che le società tra professionisti adottano l’acronimo di stp mentre le società tra avvocati adottano l’acronimo di Sta. Per le Sta (società tra avvocati), il capitale sociale deve essere riferibile per due terzi ad avvocati e altri professionisti, e per un terzo a chiunque. Nelle Stp (società tra professionisti) il numero dei professionisti e il capitale sociale devono essere tali da conferire ai professionisti la maggioranza di due terzi nelle decisioni dei soci Nella Sta il diritto di voto in assemblea è attribuibile per due terzi ad avvocati e altri professionisti. Nella Stp, in base alle regole vigenti, due terzi vanno ai professionisti Un punto fermo nell’assetto proprietario comunque vi è: ad uno studio professionale associato (o associazione professionale) possono partecipare solo professionisti persone fisiche. Questa peculiartà è stata espressamente sancita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (prot. PO 169/2018 del 18 marzo 2019). Il Cndcec richiama l’articolo 10, comma 6 legge 183/2011 secondo la quale chi è socio di una stp non può essere socio di altra Stp. Pertanto la norma, contenendo espressioni di carattere generale, non riferite cioè ai soci professionisti della Stp, dovrebbe riferire il divieto in essa contenuto sia ai soci professionisti che ai soci non professionisti. Secondo il Cndcec se un socio di Stp non può partecipare ad altra Stp, ne discente che se una Stp fosse partecipata da altra Stp, i soci della Stp partecipante sarebbero “indirettamente” soci della Stp partecipata e dunque sarebbe eluso il divieto.

Per contro il socio di Stp può svolgere la professione anche in forma individuale (in quanto nessuna norma lo vieta) ed ancora il socio di Stp può partecipare a una associazione professionale (anche in questo caso perché non esistono norme che lo impediscano).
Ancora, la normativa applicabile alla professione forense (l’articolo 4, comma 2, della legge 247/2012 e il Dm 23/2016) espressamente consente, con espressioni evidentemente generalizzabili pure con riferimento ad altre professioni:
la possibilità di costituire studi professionali multidisciplinari composti prevalentemente da avvocati, in associazione con professionisti appartenenti ad altri Ordini professionali, quali individuati dal predetto decreto 23/2016;
la possibilità che un avvocato si associ in uno studio associato tra professionisti esercenti una professione diversa da quella forense.
Da tutto questo articolato panorama normativo discende, secondo il Cndcec che il sistema non tollera altro che le associazioni professionali composte da professionisti persone fisiche e che pertanto non è ammesso che ad una associazione professionale prenda parte una Stp o un’altra associazione professionale.
In merito agli assetti societari delle stp si segnala che l’Ordine degli avvocati di Milano (parere 24/19 del 12 marzo 2019) ha affermato che un avvocato che non sia socio di una Stp (la quale, a sua volta, non abbia la professione forense nel suo oggetto sociale) non può praticare l’avvocatura nell’ambito della società; e, ove vi assuma la carica di amministratore, non può ricevere deleghe gestionali. Una Stp senza l’attività forense nell’oggetto sociale e senza soci avvocati, ma con un avvocato nell’organo amministrativo, non può essere iscritta all’Ordine degli avvocati.

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